Direttiva sulla pubblicità

PUBBLICITÀ E ALTRI CONTENUTI NEGLI ELENCHI E SULLE PIATTAFORME ONLINE DI LOCALSEARCH (SWISSCOM DIRECTORIES SA)

Obiettivo della direttiva

La presente direttiva definisce i contenuti pubblicitari e altri contenuti consentiti negli elenchi e sulle piattaforme online di Swisscom Directories SA (di seguito «localsearch»).

La direttiva esclude i contenuti che violano il diritto vigente o le CG di localsearch.

Principi

Il diritto vigente e i principi e le restrizioni stabiliti nelle nostre CG in relazione ai contenuti sono da considerarsi come requisiti minimi di questa direttiva. In aggiunta valgono i seguenti principi:

  • Sono consentite iscrizioni/pubblicità per servizi erotici (servizio di escort, salone di massaggi, ecc.). Restrizioni: deve essere rispettato il diritto vigente (p.es. l’articolo 197 del Codice penale svizzero sulla pornografia illecita). Tutti i contenuti devono essere non vietati ai minori, vale a dire che non sono ammesse nudità (rappresentazione di caratteristiche sessuali primarie e secondarie), persone in pose allusive e provocazioni sessuali (anche di natura testuale).
  • La pubblicità per giochi d’azzardo (anche online) è consentita solo a condizione che si sia in possesso di una concessione per la Svizzera e che venga rispettata la legge sulle lotterie.
  • La pubblicità per contenuti e campagne politiche è consentita. Restrizione: non è consentita la pubblicità con contenuti politici radicali – questo riguarda tra le altre cose i punti specificati di seguito sull’argomento «Discriminazione».

Sono generalmente proibite:

  • pubblicità per prodotti e servizi illegali
  • pubblicità per modelli di business fraudolenti (p.es. sistema piramidale)
  • pubblicità che istiga alla violenza o a commettere reati penali o li rappresenta
  • pubblicità che discrimina le persone sulla base di determinate caratteristiche (p.es. razza, disabilità/stato di salute, fede e credo, orientamento sessuale, identità di genere).
  • pubblicità a contenuto religioso radicale
  • la diffusione di informazioni false

Restrizione per la pubblicità negli stampati e per i banner online

In caso di pubblicità sulle pagine di copertina dei nostri stampati e di pubblicità di grande formato sui nostri portali, che vengono visualizzate indipendentemente dal contesto, valgono ulteriori restrizioni: tutti i contenuti pubblicitari relativi a servizi sessuali ed erotici e a giochi d’azzardo non sono consentiti in questi ambiti.

Entrata in vigore e modifica della direttiva

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce tutte le regolamentazioni precedenti. La direttiva può essere modificata da localsearch in qualsiasi momento.

Swisscom Directories SA, gennaio 2020

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